AVVISO ALLA CLIENTELA

Ai sensi delle diverse Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, si informa la Gentile Clientela che Banca Privata Leasing è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui e finanziamenti nei territori colpiti dalle avverse condizioni metereologiche che, a partire dal maggio 2023, hanno interessato le province indicate nei vari provvedimenti governativi e ordinanze, dislocati nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Friuli-Venezia Giulia.

AMBITO DI APPLICAZIONE

La misura è disposta a favore di:

  • soggetti privati o imprese, titolari di mutui/leasing relativi a edifici sgomberati, inagibili o distrutti;
  • soggetti imprese, titolari di mutui/leasing relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici di cui sopra.

FINANZIAMENTI AMMESSI

Mutui/finanziamenti relativi a edifici sgomberati, inagibili o distrutti, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, nonché i relativi contratti di leasing sulla clientela interessata dagli eventi metereologici di cui sopra, previa autocertificazione del danno subito.

TERMINI DELLA RICHIESTA

La richiesta comprensiva di autocertificazione del danno (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, vedi modulo allegato) dovrà essere presentata esclusivamente in forma scritta alla Banca inviando una PEC al seguente indirizzo: comunicazioni-bprileas@legalmail.it.

MODALITÀ DI SOSPENSIONE

La sospensione può essere richiesta una sola volta, fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile, ma comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, definito nei singoli provvedimenti governativi applicabili (ciò comporterà un allungamento della durata residua del mutuo/leasing pari al periodo di sospensione richiesto).

È possibile optare per:

  • sospensione dell’intera rata – nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che saranno rimborsati dal cliente a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di sospensione. L’importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle rate in scadenza;
  • sospensione della sola quota capitale – durante il periodo di sospensione sarà dovuto il regolare pagamento degli interessi, calcolati sul debito residuo del mutuo/leasing riferito alla data di sospensione.

CONDIZIONI

La sospensione non comporterà alcuna commissione aggiuntiva. Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione, se previsti.

Scarica il modulo di autocertificazione del danno da compilare e restituire via PEC all’indirizzo comunicazioni-bprileas@legalmail.it