Norme per la trasparenza

In questa sezione sono contenuti i principali documenti di carattere informativo previsti dalla normativa sulla trasparenza, relativi all’offerta di prodotti e servizi della Banca.

Guide

riguardano il contratto di conto corrente ed i mutui ipotecari offerti a consumatori, nonchè l’Arbitro Bancario Finanziario (organismo per la definizione delle controversie con la Banca)

Fogli Informativi

contengono informazioni sulla Banca, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche di ogni operazione o servizio offerto.

Reclami

contiene informativa sulle modalità, tempi e modi di gestione dei reclami, la modulistica da utilizzare per l’inoltro di un reclamo, il rendiconto annuale sulla gestione dei reclami

I Fogli informativi e le Guide sono in formato scaricabile e stampabile e sono a disposizione della clientela anche presso tutte le Filiali della Banca.

Informazioni relative ai prodotti “Leasing auto a Consumatori”, “Cessione del Quinto dello Stipendio”, “Delegazione di pagamento dello Stipendio”

Relativamente alle condizioni contrattuali ed economiche dei prodotti illustrati, al TAEG e per quanto non espressamente indicato, è necessario far riferimento ai relativi Moduli “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” disponibili, anche su supporto cartaceo, presso le Filiali della Banca e gli Intermediario del Credito.  La Banca si riserva la valutazione dei requisiti e del merito creditizio necessari alla concessione del prestito. Per le condizioni contrattuali delle polizze assicurative si rinvia ai Fascicoli Informativi, da leggere prima della sottoscrizione, disponibili presso le Filiali della Banca e gli Intermediari del Credito.

Fogli Informativi e F.I.D.

Informativa reclami

Le ricordiamo che il personale della Banca è il suo primo interlocutore ed è a sua completa disposizione. Per eventuali contestazioni alla Banca relativamente a comportamenti od omissioni inerenti prodotti e servizi bancari e finanziari o prodotti e servizi assicurativi, il Cliente può presentare un reclamo scritto, scaricando e compilando il modulo sotto allegato.

PER POSTA ORDINARIA INDIRIZZANDOLO A

Banca Privata Leasing S.p.A. – Ufficio Reclami
Via Panfilo Castaldi da Feltre 1/A
42122 REGGIO EMILIA

PER PEC ALL’INDIRIZZO: privataleasing.ufficioreclami@legalmail.it

PER E-MAIL ALL’INDIRIZZO: ufficioreclami@bancaprivataleasing.it

La invitiamo ad utilizzare sempre il modulo sotto allegato (scegliendo tra il file Word o PDF) per inoltrare il reclamo, in quanto nello stesso vengono richieste le informazioni necessarie per poterla identificare e contattare. L’assenza di queste informazioni potrebbe determinare la mancata presa in carico del reclamo. I dati forniti saranno trattati per le finalità strettamente connesse all’evasione della sua segnalazione, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy (Regolamento generale UE 2016/679 sulla protezione dei dati General Data Protection Regulation “GDPR”), in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI PUÒ ACCEDERE ALL’INFORMATIVA GENERALE

Per telefono contattando il numero 0522.355711

La Banca si impegna a rispondere:

  • entro 60 giorni ai reclami relativi ad operazioni e servizi bancari;
  • entro 15 giornate lavorative ai reclami aventi ad oggetto i servizi di pagamento, estendibili fino a 35 giornate lavorative in situazioni eccezionali e previa comunicazione interlocutoria al cliente in merito alle ragioni del ritardo, nonché del termine entro cui questi riceverà la risposta definitiva;
  • entro 45 giorni ai reclami in tema di distribuzione assicurativa.

Ricorsi e conciliazione

Qualora il cliente riceva una risposta insoddisfacente, oppure non riceva risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, può rivolgersi

  1. all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca, che si obbliga a stampare e a mettere a disposizione del Cliente la Guida all’Arbitro Bancario Finanziario. Per rivolgersi all’ABF occorre preventivamente aver presentato reclamo alla Banca;
  2. alla società “INMEDIO S.R.L.” con sede in Reggio Emilia via Zacchetti 31, Partita IVA n. 02455600359, organismo di mediazione privato iscritto al n. 149 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Per sapere come rivolgersi all’organismo di mediazione si può consultare il sito inmedio.it, oppure chiedere alla Banca;
  3. per le sole istanze relativi a servizi assicurativi all’IVASS, Istituto per la Vigilanza sulla Assicurazioni. All’interno del sito www.ivass.it, nella sezione “Reclami” è possibile ottenere le informazioni e scaricare la modulistica necessaria per presentare istanza formale. Per polizze sottoscritte in abbinamento a prodotti bancari, il cliente può rivolgersi anche all’Arbitro Bancario Finanziario (si veda il punto 1).

Resta comunque impregiudicata la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell’ABF o la mediazione di cui al punto 2 si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Rimane altresì impregiudicato il diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia.

Qualora invece il Cliente intenda rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio (ABF, ADR, altro) – deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF, oppure attivare la procedura di mediazione presso la Società ‘INMEDIO S.R.L.’, organismo di mediazione di cui al punto 2.

 

Di seguito sono messi a disposizione del Cliente:

Inadempimenti ABF

Il 12 agosto 2020 la Banca d’Italia ha emanato le nuove “Disposizioni sui Sistemi di Risoluzione Stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e Servizi Bancari e Finanziari” che ha introdotto l’obbligo in capo agli intermediari, in caso di inadempimento o mancata cooperazione rispetto alle decisioni dell’Arbitro Bancario e Finanziario, di pubblicare, per la durata di 6 mesi, la notizia sulla pagina iniziale del proprio sito internet.

Di seguito le decisioni di cui si rende noto l’inadempimento o mancata cooperazione: