Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

La garanzia dei depositi costituisce una delle componenti fondamentali su cui si fonda la rete di sicurezza tesa ad assicurare la stabilità del sistema bancario. Banca Privata Leasing aderisce, fin dalla sua origine, al FITD, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Il Fondo è un consorzio di diritto privato costituito nel 1987 e che ha lo scopo di garantire i depositanti delle banche consorziate, che forniscono le risorse finanziarie necessarie al suo perseguimento. Tale finalità istituzionale si realizza attraverso varie forme di intervento del Fondo nei confronti di banche consorziate sottoposte a procedure di liquidazione coatta amministrativa e di risoluzione nonché mediante interventi alternativi volti a superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto delle consorziate. L'attività del FITD è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento sul funzionamento degli Organi nonché da Regolamenti su materie specifiche.

Il FITD opera attivamente nell'ambito del network costituito dai sistemi di garanzia a livello internazionale e dalle associazioni che li raggruppano, a fini di cooperazione, coordinamento operativo e partecipazione all'elaborazione della normativa di settore.

La garanzia dei depositi costituisce una delle componenti fondamentali su cui si fonda la rete di sicurezza tesa ad assicurare la stabilità del sistema bancario. Si tutela in tal modo la funzione sociale del risparmio, evitando traumatiche ripercussioni per i depositanti in caso di dissesti bancari. Scopo della garanzia dei depositi è di offrire tutela al risparmiatore "inconsapevole", ossia colui che non dispone degli strumenti per valutare in modo adeguato il livello di rischio dei soggetti cui affida il proprio risparmio.

La direttiva 2014/49/UE, che innova la disciplina contenuta nella direttiva 94/19/CE, come modificata dalla direttiva 2009/14/CE per quanto riguarda il limite di copertura e i tempi di rimborso, è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 30 del 15 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2016. Il limite di copertura è pari a 100.000 euro per depositante e per banca. I tempi di rimborso, sono fissati in 7 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca.

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