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Sospensione dei mutui

Avviso alla clientela.

Si informa la Gentile Clientela che Banca Privata Leasing è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui e finanziamenti ai sensi delle Ordinanze della Protezione Civile e successive disposizioni, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i territori delle province indicate nei vari decreti governativi (vedi "Ambito di applicazione" sotto riportato).

AMBITO DI APPLICAZIONE

 

La misura è disposta a favore di:

  • soggetti privati o imprese, titolari di mutui/leasing relativi a edifici sgomberati, inagibili;
  • soggetti imprese, titolari di mutui/leasing relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici di cui sopra.

Aventi residenza/sede nei seguenti territori:

  • Proroga dello stato di emergenza nella provincia di Cuneo – Ordinanza 1019: in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 6 luglio 2023 hanno interessato il territorio della provincia di Cuneo, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 28.08.2024, è stato prorogato lo stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 6 luglio 2023 hanno interessato il territorio della provincia di Cuneo. Conseguentemente è stato prorogato il termine per la sospensione delle rate dei mutui (disposta dall'art. 9 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 settembre 2023, n. 1.019) in capo ai soggetti titolari di mutui relativi ad immobili sgomberati/danneggiati in seguito ai suddetti eventi calamitosi. È possibile presentare specifica richiesta di sospensione, corredata dell'autocertificazione dei danni subiti, entro il 31 luglio 2025. La sospensione potrà durare fino, e non oltre, al 28 agosto 2025.
  • Proroga dello stato di emergenza nelle provincie di Catania, Messina, Palermo e Trapani – Ordinanza 1078: in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle Province di Catania, Messina, Palermo e Trapani, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile – ha emanato l'Ordinanza n. 1078 del 13 marzo 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 23 marzo 2024, con la quale è stata adottata una misura di sospensione di pagamento delle rate dei mutui fino all'agibilità o abitabilità degli immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza. Con Delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2025, lo stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori 12 mesi. È possibile presentare specifica richiesta di sospensione, corredata dell'autocertificazione dei danni subiti, entro il 29 maggio 2025.
  • Proroga dello stato di emergenza della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Ordinanza 1079: in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, dal 24 ottobre 2023 al 05 novembre 2023, hanno interessato il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile – ha emanato l'Ordinanza n. 1079 del 13 marzo 2024 con la quale è stata adottata una misura di sospensione di pagamento delle rate dei mutui fino all'agibilità o abitabilità degli immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza. Con Delibera del Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2025, lo stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori 12 mesi. È possibile presentare specifica richiesta di sospensione, corredata dell'autocertificazione dei danni subiti, entro il 15 novembre 2025. La sospensione potrà durare fino, e non oltre, al 15 febbraio 2026.
  • Proroga dello stato di emergenza nei territori della Città metropolitana di Genova e della Provincia della Spezia – Ordinanza 1082: in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, dal 23 ottobre a 6 novembre, hanno interessato il territorio della città metropolitana di Genova e della Provincia della Spezia, Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile – ha emanato l'Ordinanza n. 1082 del 28 marzo 2024 con la quale è stata adottata una misura di sospensione di pagamento delle rate dei mutui fino all'agibilità o abitabilità degli immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza. Con Delibera del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2025, lo stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori 12 mesi. È possibile presentare specifica richiesta di sospensione, corredata dell'autocertificazione dei danni subiti, entro il 16 giugno 2025. La sospensione potrà durare fino, e non oltre, al 11 marzo 2026.
  • Proroga dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Brescia – Ordinanza 1083: in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, dal 20 ottobre a 10 novembre 2023, hanno interessato il territorio della provincia di Brescia, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile – ha emanato l'Ordinanza n. 1083 del 9 maggio 2024 con la quale è stata adottata una misura di sospensione di pagamento delle rate dei mutui fino all'agibilità o abitabilità degli immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza. Con Delibera del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2025, lo stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori 12 mesi. È possibile presentare specifica richiesta di sospensione, corredata dell'autocertificazione dei danni subiti, entro il 31 maggio 2025. La sospensione potrà durare fino, e non oltre, al 15 aprile 2026.
  • Sospensione dei mutui nel territorio delle province di Grosseto, Livorno, Lucca e Pistoia – Ordinanza 1140: A seguito degli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito nei giorni dal 12 al 14 febbraio il territorio dei comuni di Isola del Giglio, di Monte Argentario e di Orbetello della Provincia di Grosseto, di Campo nell'Elba, di Marciana, di Portoferraio e di Rio della Provincia di Livorno, di Castelnuovo in Garfagnana della Provincia di Lucca e di Montale, di Montemurlo, di Lamporecchio e di Larciano della Provincia di Pistoia e dal 14 marzo 2025 nel territorio della Città metropolitana di Firenze e delle Province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile – ha emanato l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1140 del 02/05/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 08/05/2025. È possibile presentare specifica richiesta di sospensione, entro il 30/06/2025 unitamente all'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il danno subito dall'immobile. La sospensione delle rate dei mutui avrà durata fino a 12 mesi dalla data della richiesta.
  • Estensione degli effetti dello stato di emergenza di cui alla Delibera del 21 settembre 2024 al territorio dei comuni di Camerano, di Camerata Picena, di Castelfidardo, di Loreto, di Offagna e di Osimo della provincia di Ancona, di Cartoceto, di Montefelcino e di San Costanza della provincia di Pesaro e Urbino, di Morrovalle, di Recanati della provincia di Macerata – Ordinanza 1101: in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 settembre 2024 nel territorio della fascia costiera della Regione Marche, era stata data comunicazione dell'adozione di una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, ai sensi dell'art. 8 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile (OCDPC) del 24 settembre 2024, nr. 1101, correlata alla durata dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2024 per 12 mesi dalla data di deliberazione. Con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2025, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la sopracitata Delibera del 21 settembre 2024, sono estesi al territorio di Camerano, di Camerata Picena, di Castelfidardo, di Loreto, di Offagna e di Osimo della provincia di Ancona, di Cartoceto, di Montefelcino e di San Costanza della provincia di Pesaro e Urbino, di Morrovalle, di Recanati della provincia di Macerata. È possibile presentare specifica richiesta di sospensione, corredata dell'autocertificazione dei danni subiti ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il danno subito dall'immobile, entro il 08 agosto 2025. La sospensione potrà durare fino, e non oltre, al 21 settembre 2025.
  • Proroga dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Belluno, di Treviso e di Venezia – Ordinanza 1086: in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 30 ottobre 2023 al 5 novembre 2023 nel territorio della provincia di Belluno, Treviso e Venezia, era stata data comunicazione dell'adozione di una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, ai sensi dell'art. 9 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile (OCDPC) del 18 giugno 2024, nr. 1086, correlata alla durata dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2024 per 12 mesi dalla data di deliberazione. Con delibera del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2025, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la sopracitata Delibera del 24 maggio 2024, è stato prorogato di ulteriori 12 mesi.

FINANZIAMENTI AMMESSI

 

Mutui/finanziamenti relativi a edifici sgomberati, inagibili, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, o nel caso dell'agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati nonché i relativi contratti di leasing sulla clientela interessata dagli eventi metereologici di cui sopra, sempre previa autocertificazione del danno subito.

TERMINI DELLA RICHIESTA

 

La richiesta di sospensione dovrà essere inoltrata tramite apposito modulo di autocertificazione del danno, reso ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni (vedi modulo allegato) e dovrà essere presentata esclusivamente in forma scritta alla Banca inviando una PEC al seguente indirizzo: comunicazioni-bprileas@legalmail.it.

 DICHIARAZIONI E PROROGHE DI STATI DI EMERGENZA IN RELAZIONE A DIVERSI TERRITORI

 

Si comunica la proroga di ulteriori 12 mesi dello stato di emergenza deliberato in conseguenza degli eventi meteorologici rispettivamente verificatisi nei numerosi territori – a livello provinciale e comunale – come già segnalati e di seguito riportati:

  • Territori delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato (dal giorno 2 novembre 2023) e territori delle province di Massa-Carrara e Lucca (dal giorno 29 ottobre 2023) – Ordinanza del 5 novembre 2023, n. 1037;
  • Territori dei comuni di Brisighella in provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano e di Tredozio in provincia di Forlì-Cesena (dal giorno 18 settembre 2023) – Ordinanza del 27 novembre 2023, n. 1042;
  • Territorio dei comuni delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna (dal giorno 21 gennaio 2025) – Ordinanza del 12 febbraio 2024, n. 1070.

Si rammenta al riguardo che ciascuna delle ordinanze anzidette dispone l'adozione di una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui (cfr. Circolari Assilea in riferimento). Si segnala infine che con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 5 novembre 2024, n. 1109 – in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – è stata data attuazione agli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza dichiarato, per 12 mesi, dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2024 in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione Emilia-Romagna a partire dal giorno 17 ottobre 2024.

MODALITÀ DI SOSPENSIONE

 

La sospensione può essere richiesta una sola volta, fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile, ma comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, definito nei singoli provvedimenti governativi applicabili (ciò comporterà un allungamento della durata residua del mutuo/leasing pari al periodo di sospensione richiesto).

È possibile optare, ai sensi dell'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e l'Associazione dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, per:

  • sospensione dell'intera rata (quota capitale + quota interessi) – nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che saranno rimborsati dal cliente a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di sospensione. L'importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle rate in scadenza;
  • sospensione della sola quota capitale – durante il periodo di sospensione sarà dovuto il regolare pagamento degli interessi, calcolati sul debito residuo del mutuo/leasing riferito alla data di sospensione.

CONDIZIONI

 

L'importo complessivo sospeso dovrà essere restituito senza spese e/o oneri aggiuntivi in termini di commissioni o di spese di istruttoria. Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione, se previsti. Il cliente può in qualsiasi momento richiedere il riavvio dell'ammortamento. In tal caso non può più richiedere la sospensione dell'ammortamento.

La sospensione non determina l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione; è fatto salvo il caso si scelga la sospensione della sola quota capitale e non adempia al pagamento della quota interessi.

Durante il periodo di sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di finanziamento (mutuo o leasing).

Scarica il modulo di autocertificazione del danno da compilare e restituire via PEC all'indirizzo comunicazioni-bprileas@legalmail.it

Consigli utili per la sicurezza online

Ricordati sempre che nessun operatore della banca ti contatterà mai per chiedere informazioni sensibili al telefono, tramite e-mail o SMS, quali i tuoi codici personali di accesso (PIN, password, codici di conferma) o i numeri delle tue carte.

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