Si informa la Gentile Clientela che Banca Privata Leasing è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui e finanziamenti ai sensi delle Ordinanze della Protezione Civile e successive disposizioni, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i territori delle province indicate nei vari decreti governativi (vedi "Ambito di applicazione" sotto riportato).
AMBITO DI APPLICAZIONE
La misura è disposta a favore di:
- soggetti privati o imprese, titolari di mutui/leasing relativi a edifici sgomberati, inagibili;
- soggetti imprese, titolari di mutui/leasing relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici di cui sopra.
Aventi residenza/sede nei seguenti territori:
- Estensione degli effetti dello stato di emergenza di cui alla Delibera del 21 settembre 2024 al territorio dei comuni di Camerano, di Camerata Picena, di Castelfidardo, di Loreto, di Offagna e di Osimo della provincia di Ancona, di Cartoceto, di Montefelcino e di San Costanzo della provincia di Pesaro e Urbino, di Morrovalle, di Recanati della provincia di Macerata – Ordinanza 1101: in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 settembre 2024 nel territorio della fascia costiera della regione Marche, era stata data comunicazione dell'adozione di una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, ai sensi dell'art. 8 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile (OCDPC) del 24 settembre 2024, nr. 1101, correlata alla durata dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2024 per 12 mesi dalla data di deliberazione. Con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2025, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la sopracitata Delibera del 21 settembre 2024, sono estesi al territorio di Camerano, di Camerata Picena, di Castelfidardo, di Loreto, di Offagna e di Osimo della provincia di Ancona, di Cartoceto, di Montefelcino e di San Costanzo della provincia di Pesaro e Urbino, di Morrovalle, di Recanati della provincia di Macerata. È possibile presentare specifica richiesta di sospensione, corredata dell'autocertificazione dei danni subiti ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il danno subito dall'immobile, entro il 8 agosto 2025. La sospensione potrà durare fino, e non oltre, al 21 settembre 2025.
- Proroga dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Belluno, di Treviso e di Venezia – Ordinanza 1086: in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 30 ottobre 2023 al 5 novembre 2023 nel territorio della provincia di Belluno, Treviso e Venezia, era stata data comunicazione dell'adozione di una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, ai sensi dell'art. 9 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile (OCDPC) del 18 giugno 2024, nr. 1086, correlata alla durata dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2024 per 12 mesi dalla data di deliberazione. Con delibera del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2025, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la sopracitata Delibera del 24 maggio 2024, è stato prorogato di ulteriori 12 mesi.
- Proroga dello stato di emergenza nel territorio della regione autonoma della Valle D'Aosta – Ordinanza 1094: in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 giugno 2023 nel territorio autonoma della Valle D'Aosta, era stata data comunicazione dell'adozione di una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, ai sensi dell'art. 9 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile (OCDPC) del 1 agosto 2024, nr. 1094, per 12 mesi dalla data di deliberazione. Con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2025, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la sopracitata Delibera sono stati prorogati di ulteriori 12 mesi. È possibile presentare specifica richiesta di sospensione, corredata dell'autocertificazione dei danni subiti ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il danno subito dall'immobile, entro il 12 settembre 2025. La sospensione potrà durare fino, e non oltre, al 24 maggio 2026.
- Proroga dello stato di emergenza nel territorio della Città metropolitana di Venezia, delle province di Vicenza, di Verona, di Padova e di Treviso, del comune di Badia Polesine, in provincia di Rovigo, e nei territori posti su entrambe le sponde dell'Adige, nel tratto a valle di Badia Polesine fino alla foce – Ordinanza 1093: in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 maggio al 4 giugno nei territori di Città metropolitana di Venezia, province di Vicenza, Verona, Padova, Treviso, Rovigo, era stata data comunicazione dell'adozione di una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile (OCDPC) del 30 luglio 2024, nr. 1093, fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza. Con delibera del Consiglio dei Ministri del 12 giugno 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2025, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la sopracitata Delibera sono stati prorogati di ulteriori 12 mesi. È possibile presentare specifica richiesta di sospensione, corredata dell'autocertificazione dei danni subiti ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il danno subito dall'immobile, entro il 25 settembre 2025. La sospensione potrà durare fino, e non oltre, al 3 luglio 2026.
- Proroga dello stato di emergenza nel territorio della Città metropolitana di Genova e delle province di Imperia e di Savona – Ordinanza 1091: in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 febbraio al 31 marzo 2024 nel territorio della Città metropolitana di Genova e delle province di Imperia e di Savona, era stata data comunicazione dell'adozione di una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile (OCDPC) del 22 luglio 2024, nr. 1091, fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza. Con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2025, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la sopracitata Delibera sono stati prorogati di ulteriori 12 mesi. È possibile presentare specifica richiesta di sospensione, corredata dell'autocertificazione dei danni subiti ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il danno subito dall'immobile, entro il 7 ottobre 2025. La sospensione potrà durare fino, e non oltre, al 30 luglio 2026.
- Proroga dello stato di emergenza nel territorio delle province di Bologna, di Forlì Cesena, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia – Ordinanza 1095: in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 29 giugno 2024 nel territorio delle province di Bologna, di Forlì Cesena, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia, era stata data comunicazione dell'adozione di una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile (OCDPC) del 13 agosto 2024, nr. 1095, fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza. Con delibera del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2025, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la sopracitata Delibera sono stati prorogati di ulteriori 12 mesi. È possibile presentare specifica richiesta di sospensione, corredata dell'autocertificazione dei danni subiti ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il danno subito dall'immobile, entro il 7 ottobre 2025. La sospensione potrà durare fino, e non oltre, al 7 agosto 2026.
- Proroga dello stato di emergenza nel territorio dei comuni di Balme, di Banchette, di Bardonecchia, di Busano, di Cafasse, di Cantoira, di Canischio, di Ceresole Reale, di Chialamberto, di Coassolo Torinese, di Corio, di Cuorgnè, di Fiorano Canavese, di Forno Canavese, di Groscavallo, di Ingria, di Lemie, di Levone, di Locana, di Noasca, di Oulx, di Pessinetto, di Prascorsano, di Pratiglione, di Pertusio, di Ribordone, di Rivara, di Ronco Canavese, di Salassa, di Salerano Canavese, di Samone, di Sancolombano Belmonte, di San Giorgio Canavese, di San Ponso, di Sparone, di Traves, di Usseglio, di Val di Chi, di Valperga, di Valprato Soana, di Vidracco, di Viù e di Vistrorio, della Città metropolitana di Torino, dei comuni di Antrona Schieranco, di Bannio Anzino, di Calasca Castiglione, di Ceppo Morelli, di Cossogno, di Intragna, di Macugnaga, di Omegna, di Premeno, di San Bernardino Verbano, di Stresa, di Trasquera, di Vanzone con San Carlo, di Varzo, di Villadossola, della provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dei comuni di Alagna Valsesia, di Alto Sermenza, di Campertogno, di Carcoforo, di Fobello, di Mollia, di Pila, di Piode, di Rassa, di Rimella, Scopa, della provincia di Vercelli – Ordinanza 1096: in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 29 al 30 giugno 2024 nel territorio dei comuni di Balme, di Banchette, di Bardonecchia, di Busano, di Cafasse, di Cantoira, di Canischio, di Ceresole Reale, di Chialamberto, di Coassolo Torinese, di Corio, di Cuorgnè, di Fiorano Canavese, di Forno Canavese, di Groscavallo, di Ingria, di Lemie, di Levone, di Locana, di Noasca, di Oulx, di Pessinetto, di Prascorsano, di Pratiglione, di Pertusio, di Ribordone, di Rivara, di Ronco Canavese, di Salassa, di Salerano Canavese, di Samone, di Sancolombano Belmonte, di San Giorgio Canavese, di San Ponso, di Sparone, di Traves, di Usseglio, di Val di Chi, di Valperga, di Valprato Soana, di Vidracco, di Viù e di Vistrorio, della Città metropolitana di Torino, dei comuni di Antrona Schieranco, di Bannio Anzino, di Calasca Castiglione, di Ceppo Morelli, di Cossogno, di Intragna, di Macugnaga, di Omegna, di Premeno, di San Bernardino Verbano, di Stresa, di Trasquera, di Vanzone con San Carlo, di Varzo, di Villadossola, della provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dei comuni di Alagna Valsesia, di Alto Sermenza, di Campertogno, di Carcoforo, di Fobello, di Mollia, di Pila, di Piode, di Rassa, di Rimella, Scopa, della provincia di Vercelli, era stata data comunicazione dell'adozione di una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile (OCDPC) del 2 settembre 2024, nr. 1096, fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza. Con delibera del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2025, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la sopracitata Delibera sono stati prorogati di ulteriori 12 mesi. È possibile presentare specifica richiesta di sospensione, corredata dell'autocertificazione dei danni subiti ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il danno subito dall'immobile, entro il 7 ottobre 2025. La sospensione potrà durare fino, e non oltre, al 7 agosto 2026.
- Proroga dello stato di emergenza nel territorio della Città metropolitana di Milano e delle province di Cremona e di Mantova – Ordinanza 1097: in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 25 maggio 2024 nel territorio della Città metropolitana di Milano e delle province di Cremona e di Mantova, era stata data comunicazione dell'adozione di una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile (OCDPC) del 16 settembre 2024, nr. 1097, fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza. Con delibera del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2025, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la sopracitata Delibera sono stati prorogati di ulteriori 12 mesi. È possibile presentare specifica richiesta di sospensione, corredata dell'autocertificazione dei danni subiti ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il danno subito dall'immobile, entro il 7 ottobre 2025. La sospensione potrà durare fino, e non oltre, al 7 agosto 2026.
- Sospensione dei mutui nel territorio del comune di Palagano, in località Boccassuolo, provincia di Modena – Ordinanza 1156: a seguito degli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito a partire dal giorno 14 marzo 2025 il territorio del comune di Palagano, in località Boccassuolo, provincia di Modena, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile – ha emanato l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1156 del 30/07/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 07/08/2025. È possibile presentare specifica richiesta di sospensione, entro il 13/09/2025 unitamente all'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il danno subito dall'immobile. La sospensione delle rate dei mutui avrà durata fino a 12 mesi dalla data della richiesta.
- Proroga dello stato di emergenza nel territorio della regione Marche e nei territori della provincia di Ancona ai territori dei comuni di Camerano, Camerata Picena, Castelfidardo, Loreto, Offagna e Osimo; nella provincia di Pesaro e Urbino ai territori dei comuni di Cartoceto, Montefelcino e San Costanzo; nella provincia di Macerata ai territori dei comuni di Morrovalle e Recanati – Ordinanza 1101: in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 settembre 2024 della fascia costiera della regione Marche, era stata data comunicazione dell'adozione di una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, ai sensi dell'Ordinanza della protezione civile (OCDPC) del 24 settembre 2024, nr. 1101, fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza. Successivamente si era data la notizia della Delibera del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2025 con la quale lo stato di emergenza è stato esteso, nella provincia di Ancona ai territori dei comuni di Camerano, Camerata Picena, Castelfidardo, Loreto, Offagna e Osimo; nella provincia di Pesaro e Urbino ai territori dei comuni di Cartoceto, Montefelcino e San Costanzo; nella provincia di Macerata ai territori dei comuni di Morrovalle e Recanati. Con delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2025, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la sopracitata Delibera sono stati prorogati di ulteriori 12 mesi. È possibile presentare specifica richiesta di sospensione, corredata dell'autocertificazione dei danni subiti ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il danno subito dall'immobile, entro il 12 novembre 2025.
- Proroga dello stato di emergenza nel territorio della regione Emilia-Romagna – Ordinanza 1109: in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 17 ottobre 2024 nel territorio della regione Emilia-Romagna, era stata data comunicazione dell'adozione di una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile (OCDPC) del 5 novembre 2025, nr. 1109, fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza. Con delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9 settembre 2025, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la sopracitata Delibera sono stati prorogati di ulteriori 12 mesi. È possibile presentare specifica richiesta di sospensione, corredata dell'autocertificazione dei danni subiti ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il danno subito dall'immobile, entro il 12 novembre 2025.
- Proroga dello stato di emergenza nel territorio delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini – Ordinanza 1100: in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 17 settembre 2024, nel territorio delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, era stata data comunicazione dell'adozione di una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile (OCDPC) del 21 settembre 2024, nr. 1100, fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza. Con delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9 settembre 2025, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la sopracitata Delibera sono stati prorogati di ulteriori 12 mesi. È possibile presentare specifica richiesta di sospensione, corredata dell'autocertificazione dei danni subiti ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il danno subito dall'immobile, entro il 12 novembre 2025.
FINANZIAMENTI AMMESSI
Mutui/finanziamenti relativi a edifici sgomberati, inagibili, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, o nel caso dell'agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati nonché i relativi contratti di leasing sulla clientela interessata dagli eventi metereologici di cui sopra, sempre previa autocertificazione del danno subito.
TERMINI DELLA RICHIESTA
La richiesta di sospensione dovrà essere inoltrata tramite apposito modulo di autocertificazione del danno, reso ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni (vedi modulo allegato) e dovrà essere presentata esclusivamente in forma scritta alla Banca inviando una PEC al seguente indirizzo: comunicazioni-bprileas@legalmail.it.
DICHIARAZIONI E PROROGHE DI STATI DI EMERGENZA IN RELAZIONE A DIVERSI TERRITORI
Si comunica la proroga di ulteriori 12 mesi dello stato di emergenza deliberato in conseguenza degli eventi meteorologici rispettivamente verificatisi nei numerosi territori – a livello provinciale e comunale – come già segnalati e di seguito riportati:
- Territori delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato (dal giorno 2 novembre 2023) e territori delle province di Massa-Carrara e Lucca (dal giorno 29 ottobre 2023) – Ordinanza del 5 novembre 2023, n. 1037;
- Territori dei comuni di Brisighella in provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano e di Tredozio in provincia di Forlì-Cesena (dal giorno 18 settembre 2023) – Ordinanza del 27 novembre 2023, n. 1042;
- Territorio dei comuni delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna (dal giorno 21 gennaio 2025) – Ordinanza del 12 febbraio 2024, n. 1070.
Si rammenta al riguardo che ciascuna delle ordinanze anzidette dispone l'adozione di una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui (cfr. Circolari Assilea in riferimento). Si segnala infine che con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 5 novembre 2024, n. 1109 – in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – è stata data attuazione agli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza dichiarato, per 12 mesi, dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2024 in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione Emilia-Romagna a partire dal giorno 17 ottobre 2024.
MODALITÀ DI SOSPENSIONE
La sospensione può essere richiesta una sola volta, fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile, ma comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, definito nei singoli provvedimenti governativi applicabili (ciò comporterà un allungamento della durata residua del mutuo/leasing pari al periodo di sospensione richiesto).
È possibile optare, ai sensi dell'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e l'Associazione dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, per:
- sospensione dell'intera rata (quota capitale + quota interessi) – nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che saranno rimborsati dal cliente a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di sospensione. L'importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle rate in scadenza;
- sospensione della sola quota capitale – durante il periodo di sospensione sarà dovuto il regolare pagamento degli interessi, calcolati sul debito residuo del mutuo/leasing riferito alla data di sospensione.
CONDIZIONI
L'importo complessivo sospeso dovrà essere restituito senza spese e/o oneri aggiuntivi in termini di commissioni o di spese di istruttoria. Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione, se previsti. Il cliente può in qualsiasi momento richiedere il riavvio dell'ammortamento. In tal caso non può più richiedere la sospensione dell'ammortamento.
La sospensione non determina l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione; è fatto salvo il caso si scelga la sospensione della sola quota capitale e non adempia al pagamento della quota interessi.
Durante il periodo di sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di finanziamento (mutuo o leasing).
Scarica il modulo di autocertificazione del danno da compilare e restituire via PEC all'indirizzo comunicazioni-bprileas@legalmail.it